Marchiatura CE di prodotti e macchine

Parte III

Facciamo un esempio.
Il decreto legislativo 626 cita ad un certo punto che: qualora sia utile l�introduzione di un dispositivo di arresto di emergenza, � obbligatorio metterlo. Nel DPR 547 questo non c�era. Nella direttiva macchine quest�obbligo c��. Perch� dice questo?
Perch� chi ha fatto la 626 pi� o meno avr� avuto un consulente che gli avr� detto guarda che nella direttiva macchine tutte le macchine devono avere un qualche arresto di emergenza se utile.

E si � anche preoccupato di dire: qualora questo possa anche essere confuso con il dispositivo di allarme questo deve essere chiaramente segnalato. E anche questo � detto nella direttiva. In qualche modo la direttiva macchine sta impregnando di s� tutta la legislazione che compete alle macchine, ma non � ancora la legge da seguire, per lo meno in Italia. In qualche stato lo �. Sar� bene che tutti ci adeguiamo allo standard.
Altrimenti se continuiamo a progettare macchine con vecchi standard, fra un anno o fra due, quando il Governo si decider� ad attuarla pienamente saremo fuori mercato. Sar� bene adeguarci.

Chi � in azienda cosa fa? Compra una macchina con o senza marchio CE ? Da un punto di vista pratico nessuno vi pu� fare una multa se uno compra una macchina senza marchio CE.
E� anche vero che se la compra con il marchio CE sta un po' pi� tranquillo. E� anche vero per� che, spesso, i marchi CE, quando non si passa attraverso gli organismi notificati, sono spesso dei bollini messi sulla macchina uguale all�anno prima.
Come ci si accorge del fatto che la macchina � veramente una macchina conforme alla direttiva 392? Cio� � stata progettata per lo meno pensandoci non dico molto, ma un pochino alla sicurezza?
Basta fare una cosa semplice. Chi si � preoccupato un pochino di queste cose ha come minimo due righe, una prova, un controllo sul colore della vernice (esagerando la cosa), fatta da un qualche organismo notificato. Questo non significa che si debba passare tutti da noi o dai nostri concorrenti, per� � impossibile progettare una macchina completamente sicura se per lo meno non avete controllato quanto rumore fa, se non avete controllato se l�impianto elettrico � a norma.
E qui dico una cosa: fra le macchine l�impianto elettrico � una delle prime cose che non sono a norma; spesso per cose minimali o spesso per cose importanti. E qui con la corrente elettrica bisogna dire che o non ci si fa niente o si muore.
Se uno guarda il manuale di istruzioni, da come � scritto, da come � fatto, e magari alla fine c�� anche una relazione tecnica di qualche organismo o laboratorio, uno capisce che per lo meno si � preoccupato di leggere cosa dice la direttiva.
Peraltro la macchina pu� anche essere uguale all�anno prima che magari era gi� sicura, ma ci ha messo una targhetta non tanto con il marchio CE, ma che dice che il pulsante serve per andare pi� veloce e questo pi� piano. Ve la ricordate la classica tartaruga e la classica lepre sui pulsanti delle macchine per il legno?
Magari trovate anche altri simboli pi� moderni adottati a livello internazionale, anche se a volte meno comprensibili. Per� da tanti piccoli segni sulla macchina, a cominciare dall�aspetto estetico, non pi� colori buttati a caso secondo quanta vernice mi � rimasta in magazzino, ma colori gialli o rossi per le parti destinate alla sicurezza, colori neutri verdi e grigi per le parti fisse che non sono pericolose, si capisce se una macchina � stata per lo meno revisionata in quanto a sicurezza.
E� anche vero che il grosso delle macchine che ci sono in azienda sono quelle vecchie gi� in circolazione e l� purtroppo, per quello che vedo in giro, sono estremamente pericolose a causa di una cosa semplicissima. Nella vecchia legislazione tecnica si prescriveva s� la presenza dei dispositivi di sicurezza ma purtroppo, al di l� del chiedere che fossero amovibili o non amovibili, non era mai fatto riferimento alla loro praticit� d�uso.

Vale a dire: tutti sanno che chi lavora nelle macchine per il legno, compra una macchina che ha il dispositivo di sicurezza (anche di 5 o 10 anni fa) che rende il lavoro da fare scomodo od addirittura impossibile.
Il vecchio DPR si limitava a dire: se tu datore di lavoro non dai delle belle bastonate in testa al tuo dipendente quando trovi che non usa le sicurezze, ti condanno il giorno che lui si fa male.

Questa �, banalizzata al massimo, la giurisprudenza. Posso citare dei casi: sono state severamente punite delle aziende perch� avevano multato leggermente i dipendenti che non adottavano le protezioni. Questo perch� la multa che l�azienda aveva fatto come richiamo era troppo leggera. Questo era il massimo che faceva il DPR 547. Non entrava nel merito del fatto che lavorare con quelle protezioni rendeva praticamente impossibile fare un lavoro decente e anche se il datore di lavoro non era l� a frustrarti perch� non facevi 100 pezzi al giorno, l�operaio di iniziativa sua lo toglieva perch� diventava matto per fare un pezzo.
L�esempio delle protezioni sul tornio: la classica finestrella trasparente che andava gi� e si copriva d�olio e quindi non si vedeva il pezzo che stavano lavorando, la toglievano magari mettendo il nastro adesivo sull�interruttore se c�era. E� un esempio classico.
La direttiva invece non richiama mai delle norme precise ma d� degli obiettivi.
Dice che il mezzo di protezione non deve essere sabotabile.
Cosa vuol dire?
Rifacciamoci anche alla norma EN 292: i dispositivi di protezione devono essere tali da non indurre chi lavora ad attuare le vie di minore resistenza.
Vale a dire se io devo da qui a quella porta in fondo dieci volte al giorno e qualcuno mi mette un muro nel mezzo, prima o poi, oggi o domani non importa, mi stufo ed anche se il mio datore di lavoro non me lo dice, con il piccone butto gi� il muro e vado diritto.

Questo � quello che succedeva con le vecchie protezioni. Si mettevano degli ostacoli al lavoro mentre con la nuova legislazione si invita chi progetta la macchina a fare una protezione che sia trasparente, vale a dire la protezione c�� ma non disturba il mio metodo di lavorare.
E� chiaro che una macchina vecchia difficilmente potr� mai essere resa conforme a quelli che sono i criteri della nuova progettazione. Le macchine vecchie al massimo potranno essere corrette retrofittate, modificate.

È il modo decisamente innovativo di affrontare la sicurezza il vero punto su cui si andranno a scontrare i costruttori europei nel futuro. Cio� la macchina che � sicura pur non rallentando la produttivit� dell�operaio.
Facciamo un esempio. Il professore Salvetti, docente di Costruzioni aeronautiche e Dinamica del volo, ci diceva che il sistema di controllo non deve perturbare il sistema controllato. Questo concetto � importantissimo.
Un esempio banale: se per controllare di non superare il limite di velocit� siete continuamente costretti a distogliere la vostra attenzione dalla guida, prima o poi finite in un fosso o prendete la multa. Ecco perch� hanno inventato per gli aerei gli head-up display che proiettano sul vetro del cockpit le informazioni (non tutte) ma solo quelle utili in quel momento o che vengono violate in quel momento.
Ecco perch� l�Airbus su cui tutti voi avrete volato almeno una volta come passeggeri, possiede un sistema di controllo che impedisce automaticamente al pilota di fare manovre errate. Non pi� il solo strumento da leggere.
Nel nostro caso i dispositivi di sicurezza come i MSW devono essere concepiti secondo una norma molto semplice da utilizzare che � la norma EN 1088, anzi � un progetto di norma che non ha lo status giuridico di norma europea, ma che di fatto � una raccomandazione su come si mettono i dispositivi di sicurezza, interruttori e altre cose nelle macchine per non farsi male.

Seguendo questi pochi suggerimenti e i criteri generali in esse descritti si arriva a concepire una macchina nuova che � conforme agli obiettivi della direttiva, agli obiettivi della legge e della 626.
Serviva anche a capire come modificare per mettere a norma una macchina che pur essendo conforme al DPR 547 si presenta oggettivamente pericolosa.
Il decreto 626 ci dice: riduci al minimo i rischi ed � su questo concetto di minimo di rischio che si basa il grosso del lavoro obiettivamente corretto da fare per un datore di lavoro o per un consulente.

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