Marchiatura CE di prodotti e macchine

Regole pratiche per l'applicazione del marchio
a cura di Sauro Baietta e Roberto Franza

Nel corso del Samumetal �96 - Salone nazionale delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli e subfornitura si � tenuto, presso la Fiera di Pordenone, il convegno di studio intitolato MARCHIATURA CE DI PRODOTTI E MACCHINE.

L�incontro � stato organizzato dall�Istituto Giordano S.p.A. e dal laboratorio Tecnos srl, con la partecipazione del sig. Tamburro (Nemko) e del sig. Roberto Franza, (Nemko-Alflab Spa).
Ad esso sono stati invitati gli espositori, i partecipanti della Fiera ed gli operatori di settore del Veneto e del Friuli.
Il convegno ha voluto chiarire in modo semplice il sistema instaurato dalla Comunit� economica europea per garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico eliminando le barriere tecniche ed introducendo in questo contesto la marchiatura CE.
Lo scopo principale � stato soprattutto quello di fornire indicazioni pratiche ai costruttori, su che cosa deve essere fatto per poter marchiare CE i prodotti e le macchine, nel rispetto delle disposizioni delle direttive nell�ambito delle loro responsabilit�. Sono stati trattati diversi aspetti della marchiatura CE; riportiamo qui di seguito le relazioni a cura dell�Ing. Sauro Baietta e del l�Ing. Roberto Franza sui temi: Direttiva macchine e suo collegamento al D.M. 626/94 e Direttiva compatibilit� elettromagnetica (EMC).

Intervento del Dr. Ing. Sauro Baietta
Istituto GIORDANO s.p.a.
DIRETTIVA MACCHINE E SUO COLLEGAMENTO AL D.M. 626/94

Diciamo subito che La Sicurezza � l�obiettivo sia della legge 626, che � una legge dello Stato Italiano, che delle direttive comunitarie europee come la Direttiva Macchine. In nessuno dei due casi si prescrive dettagliatamente che cosa fare per ottenere la sicurezza.
Entrambe, sia la Legge che la Direttiva, affermano quali sono gli obiettivi che con misura decisa, dal costruttore di una macchina, se vogliamo parlare di una macchina, oppure dal titolare responsabile di un�azienda, se vogliamo guardare alla sicurezza nell�ambito aziendale, occorre raggiungere affinch� nessuno si faccia male.

Questo concetto che mi permetto di ripetere � importantissimo perch� nell�applicazione pratica di tutti i giorni noi vediamo che anche fra gli stessi laboratori notificati o all�interno di uno stesso laboratorio notificato, si confonde spesso quello che � il fine con il mezzo per arrivare al fine.

Io personalmente faccio sempre un esempio, elementare, ma che serve a capire il concetto: in genere le leggi e le direttive il pi� delle volte dicono: voglio che tu vada da dove ti trovi adesso sino a Bologna; raramente dicono per andare a Bologna usa la macchina, la bicicletta o vai a piedi.

Questa scelta � lasciata, generalmente, a meno di casi particolari, alla libert� di scelta del soggetto titolare di azienda o produttore di macchine.
Immagino che qualcuno della platea possa pensare questo: allora il consulente per l�antincendio, o per la Direttiva Macchine, o per altro, mi ha descritto spese per 10 milioni o 500.000 e cos� via.... per che cosa? Attenzione! In genere su questo punto qui si gioca la maggior parte della riuscita economica di un progetto o della minimizzazione della spesa per l�adeguamento di una macchina o di una azienda ai requisiti della direttiva macchine o legge 626.
In una lettera del Dr. Ing. Corbo, che � stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si davano dei chiarimenti in merito all�applicazione del decreto legislativo 626 in relazione a quello che � il 50% della 626, cio� l�antincendio (pi� o meno lo stesso parere si potrebbe estendere ad altri campi), si diceva che nulla � innovato rispetto alla precedente legislazione.
Cosa vuol dire allora tutto questo parlare di 626?

Diciamo subito che dal punto di vista della sicurezza delle macchine il decreto legislativo 626, pi� o meno recepito o attuato, non dice affatto che dovete avere la macchina conforme alla Direttiva Macchine. Dice che la macchina deve essere conforme alle leggi in vigore al momento in cui la macchina viene messa in opera e in servizio per la prima volta.
Questo significa che chi ha l�impresa, se ha una macchina vecchia ed usata e gi� in opera oggi, deve assicurarsi che questa macchina sia conforme alle leggi relative alla sicurezza della macchina in vigore all�atto del primo utilizzo: cio� DPR 547, che non � stato affatto abrogato n� sostituto.
Dove entra in gioco allora la Direttiva Macchine?

Entra in gioco in prospettiva: � chiaramente lo standard di sicurezza verso cui tutti i costruttori delle macchine si stanno adeguando per poterle vendere ovunque ed in secondo luogo per poter dare un prodotto mediamente e sostanzialmente sicuro per l�utilizzatore.
Non � che il DPR 547 o qualche altra legge analoga in Francia o in Inghilterra o Germania, permettesse di fare macchine pericolose o non sicure. Semplicemente questo nuovo standard europeo funziona un po' da motore economico.
Nonostante ci� qualche macchina italiana ritorna indietro dalla Germania perch�, pur essendo conforme alla Direttiva CE, non piace agli ispettori tedeschi, e cos� in Francia ed in Italia; il protezionismo economico, purtroppo, esiste ancora. La Direttiva Macchine diventa sostanzialmente un mezzo per abbattere con la sicurezza le barriere economiche e doganali che ci sono fra i vari stati.

Verifica di conformit� su macchina
per la mescola della gomma.

Ci� non di meno occorre sottolineare che la Direttiva Macchine non stravolge quelli che sono i concetti normali di progettazione. Dice in modo chiaro e semplice Signori Costruttori quando progettate la macchina od una qualunque parte della macchina, o stilate il libretto di manutenzione, tenete presente una regola fondamentale. Non deve essere possibile farsi male con questa macchina se non per un caso voluto. Vale a dire la rottura non deve avvenire e se avviene non deve provocare un danno. L�errore dell�uomo deve essere volontario e non dovuto al fatto che avete costruito una macchina complicata e astrusa da usare.

Questi due concetti sono sostanzialmente una buona pratica di progettazione ingegneristica che non aveva bisogno di nessuna direttiva, almeno per gli ingegneri nucleari ed aeronautici e per una parte degli ingeneri meccanici.
E� stata varata la EN 292 per indicare ai progettisti come regolarsi nel progettare macchine in cui la sicurezza sia integrata gi� nella concezione stessa del prodotto e non realizzata con interventi posticci ed improvvisati; di nuovo, per�, non c�� nulla se non per chi non ha mai progettato oggetti non vincolati fortemente dalla sicurezza.
Teniamo presente che le direttive sono un indirizzo che l�Unione Europea raccomanda ai Governi di recepire fra le proprie leggi nazionali.
Nella 626 che cosa c�� scritto? Che compriamo le macchine secondo Direttiva Macchine? Sta scritto semplicemente: Egregio Datore di lavoro, assicurati che la tua macchina sia conforme alle leggi vigenti.
Per� attenzione: da questo punto di vista uno dovrebbe rispettare solo il vecchio DPR 547 e sarebbe a posto. Purtroppo in altri punti della legge 626 c�� anche scritto che bisogna ridurre al minimo i rischi presentati dopo una qualunque operazione o situazione che si pu� verificare in azienda. E� questo discorso di riduzione al minimo dei rischi che mortifica il basarsi solo sul DPR 547 e riporta in auge la direttiva macchine. Perch�? Perch� da un punto di vista di moda o di opinione comune in Europa, la direttiva Macchine � uno status minimale di sicurezza che occorre soddisfare perch� la macchina sia considerata sicura.

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